L. 14 gennaio 2013, n. 4 (1).
Disposizioni in materia di professioni non organizzate.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2013, n. 22.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Oggetto e definizioni
In vigore dal 10 febbraio 2013
1. La presente legge, in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
4. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
Art. 2 Associazioni professionali
In vigore dal 10 febbraio 2013
1. Coloro che esercitano la professione di cui all’art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione.
3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
5. Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
6. Ai professionisti di cui all’art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.
7. L’elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all’art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell’art. 4, comma 1, della presente legge.
Art. 3 Forme aggregative delle associazioni
In vigore dal 10 febbraio 2013
1. Le associazioni professionali di cui all’art. 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.
2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.
3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.
Art. 4 Pubblicità delle associazioni professionali
In vigore dal 10 febbraio 2013
1. Le associazioni professionali di cui all’art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all’art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi
informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all’art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Il rappresentante legale dell’associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.
3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.
Art. 5 Contenuti degli elementi informativi
In vigore dal 10 febbraio 2013
1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all’art. 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:
a) atto costitutivo e statuto;
b) precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;
c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
d) struttura organizzativa dell’associazione;
e) requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
f) assenza di scopo di lucro.
2. Nei casi di cui all’art. 4, comma 1, secondo periodo, l’obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:
a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
b) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
c) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
e) l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all’art. 2, comma 4.
Art. 6 Autoregolamentazione volontaria
In vigore dal 10 febbraio 2013
1. La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all’art. 1, anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all’art. 2.
2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.
4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all’avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all’art. 1.
Art. 7 Sistema di attestazione
In vigore dal 10 febbraio 2013
1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai
propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4;
e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.
Art. 8 Validità dell’attestazione
In vigore dal 10 febbraio 2013
1. L’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.
2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.
Art. 9 Certificazione di conformità a norme tecniche UNI
In vigore dal 10 febbraio 2013
1. Le associazioni professionali di cui all’art. 2 e le forme aggregative di cui all’art. 3 collaborano all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella
fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall’accreditamento di cui al comma 2.
2. Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.
Art. 10 Vigilanza e sanzioni
In vigore dal 10 febbraio 2013
1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell’associazione o il rilascio dell’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell’art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
Art. 11 Clausola di neutralità finanziaria
In vigore dal 10 febbraio 2013
1. Dall’attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Lavori preparatori
Camera dei deputati (atto n. 1934):
Presentato dall’on. Laura Froner il 20 novembre 2008.
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 19 gennaio 2009 con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), V (Bilancio), VII (Cultura), XI (Lavoro) (ai sensi dell’art. 73 reg. Camera), XIV (Pol. comun.) e Questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, l’11 giugno 2009, 18 maggio 2010, 23 giugno 2010.
Nuovamente assegnato alla X commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 3 agosto 2010 con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia), V (Bilancio), VII (Cultura), XI (Lavoro) (ai sensi dell’art. 73 reg. Camera), XIV (Pol. comun.), Questioni regionali.
Esaminato dalla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 22 settembre 2010, 16 novembre 2010, 20 luglio 2011, 18 ottobre 2011, 9 e 30 novembre 2011, 14 dicembre 2011, 28 marzo 2012.
Esaminato in Aula il 16 aprile 2012 ed approvato il 17 aprile 2012, approvato in Testo unificato con A.C. 2077 (on. Anna Teresa Formisano), A.C. 3131 (on. Rocco Buttiglione), A.C. 3488 (on. Benedetto Della Vedova), A.C. 3917 (on. Erminio Angelo Quartiani).
Senato della Repubblica (atto n. 3270):
Assegnato alla 10ª commissione permanente (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 7 maggio 2012 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanità), 14ª (Unione europea).
Esaminato dalla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 22 maggio 2012, 12, 20, 26, 27 giugno 2012, 4, 11, 24 luglio 2012, 9, 24, 30 ottobre 2012 e 5, 6 novembre 2012.
Esaminato in Aula l’8, 14 novembre 2012 ed approvato con modificazioni il 15 novembre 2012. Camera dei deputati (atto n. 1934-2077-3131-3488-3917-B):
Assegnato alla commissione X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 22 novembre 2012 con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia) (ai sensi dell’art. 73 reg. Camera), V (Bilancio), XI (Lavoro) XII (Aff. sociali), XIV (Pol. comun.).
Esaminato dalla commissione X (Attività produttive, commercio e turismo, in sede referente, il 27 e 28 novembre 2012.
Nuovamente assegnato alla 10ª commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), in sede legislativa, il 4 dicembre 2012 con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia) (ai sensi dell’art. 73 reg. Camera), V (Bilancio), XI (Lavoro), XII (Aff. sociali), XIV (Pol. comun.).
Esaminato dalla commissione X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede legislativa, ed approvato il 19 dicembre 2012.
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Per concorrere alla promozione dell’informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo alla pubblicazione delle norme UNI relative alle attività professionali “non regolamentate”, qui di seguito riportiamo l’elenco delle norme UNI pubblicate, aggiornato al 30 novembre 2017.
• UNI 11697:2017
Attività professionali non regolamentate – Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI CEI TS 11696:2017
Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti sugli impianti fotovoltaici – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11695:2017
Attività professionali non regolamentate – Sociologo – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11475:2017
Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti nell’ambito della chinesiologia – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11683:2017
Attività professionali non regolamentate – Fisico professionista – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11621-4:2017
Attività professionali non regolamentate – Profili professionali per l’ICT – Parte 4: Profili professionali relativi alla sicurezza delle informazioni
• UNI 11621-3:2017
Attività professionali non regolamentate – Profili professionali per l’ICT – Parte 3: Profili professionali relativi alle professionalità operanti nel Web
• UNI 11621-2:2017
Attività professionali non regolamentate – Profili professionali per l’ICT – Parte 2: Profili professionali di “seconda generazione”
• UNI 11621-1:2017
Attività professionali non regolamentate – Profili professionali per l’ICT – Parte 1: Metodologia per la costruzione di profili professionali basati sul sistema e-CF
• UNI 10459:2017
Attività professionali non regolamentate – Professionista della security – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI CEI TS 11672:2017
Attività professionali non regolamentate – Figure professionali che eseguono l’installazione e la manutenzione dei sistemi BACS (Building Automation Control System) – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11226-2:2017
• Impianti a rischio di incidente rilevante – Sistemi di gestione della sicurezza – Parte 2: Figure professionali che effettuano l’audit di sicurezza – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11661:2016
Attività professionali non regolamentate – Insegnante di yoga – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 10801:2016
Attività professionali non regolamentate – Amministratore di condominio – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11660:2016
Attività professionali non regolamentate – Operatore forestale – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI/TS 11657:2016
Attività professionali non regolamentate – Figure professionali che eseguono l’installazione, la manutenzione e la pulizia degli impianti termici a legna o altri biocombustibili solidi comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11656:2016
Attività professionali non regolamentate – Professionista della Protezione Civile (Disaster Manager) – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11648:2016
Attività professionali non regolamentate – Project manager – Definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11644:2016
Attività professionali non regolamentate – Mediatore familiare – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11643:2016
Attività professionali non regolamentate – Tecnici operanti su apparecchi a gas per la cottura domestica – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11640:2016
Attività professionali non regolamentate – Educatore finanziario nelle attività di consulenza oggettiva o generica (one to one) – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11623-1:2016
Attività professionali non regolamentate – Personale tecnico delle imprese che trasformano i veicoli per l’uso dei gas GNC e GPL – Parte 1: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11493-2:2016
Piastrellature ceramiche a pavimento e a parete – Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza per posatori di piastrellature ceramiche a pavimento e a parete
• UNI 11637:2016
Attività professionali non regolamentate – Responsabile Progetti Sensoriali – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11632:2016
Attività professionali non regolamentate – Figura professionale del personale addetto alle attività di sorveglianza degli impianti di distribuzione del gas naturale – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11628:2016
Attività professionali non regolamentate – Periti Liquidatori Assicurativi (escluso il ramo RC Auto e relativi danni) – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11618:2016
Attività professionali non regolamentate – Esperto in controllo di gestione (Controller) – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11602:2015
Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti nella pianificazione e nel controllo di gestione per le persone giuridiche, associazioni ed enti del settore bancario, finanziario ed assicurativo – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11592:2015
Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti nel campo delle Arti Terapie – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11515-2:2015
Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni – Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza dei posatori
• UNI 11294:2015
Attività professionali non regolamentate – Qualificazione dei tecnici per la ricostruzione e l’analisi degli incidenti stradali – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11585:2015
Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti nel campo del monitoraggio delle sperimentazioni cliniche dei medicinali (Clinical Monitor) – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11591:2015
Attivita’ professionali non regolamentate – Figure professionali operanti nel campo della traduzione e dell’interpretazione – Requisiti di conoscenza, abilita’ e competenza
• UNI 9994-2:2015
Apparecchiature per estinzioni incendi – Estintori di incendio – Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori di incendio
• UNI 11473-3:2014
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo – Parte 3: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza dell’installatore e del manutentore
• UNI 11557:2014
Attività professionali non regolamentate – Serraturieri e tecnici di casseforti professionisti – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11556:2014
Attività professionali non regolamentate – Posatori di pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o a base di legno – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11555:2014
Attività professionali non regolamentate – Posatori di sistemi a secco in lastre – Requisiti di conoscenza, abilità, competenza
• UNI 11554:2014
Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11535:2014
Qualificazione delle professioni per il trattamento di dati e documenti – Figura professionale del bibliotecario – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11536:2014
Qualificazione delle professioni per il trattamento di dati e documenti – Figura professionale dell’archivista – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza
• UNI 11511:2013
Attività professionali non regolamentate – Tributarista – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza.
• UNI 11491:2013
Attività professionali non regolamentate – Figura professionale del naturopata – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza.
• UNI 11483:2013
Attività professionali non regolamentate – Figura professionale del comunicatore – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza.
• UNI 11476:2013
Attività professionali non regolamentate – Figure professionali operanti nel campo della fotografia e comunicazione visiva correlata – Requisiti di conoscenza, abilità, competenza.
• UNI 11477:2013
Attività professionali non regolamentate – Patrocinatore stragiudiziale professionista del risarcimento del danno – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza.
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